CITTADINANZA

 L'anno 2009, ha portato importanti novità (L.94 del 15 luglio 2009 ) per quanto riguarda la pratica di "Cittadinanza Italiana" . Tra le novità 2009,
troviamo anche l'elevazione del periodo di residenza legale da sei mesi a due anni per le domande per matrimonio, è prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio); viene introdotto il versamento di un contributo pari a 200€ per le nuove istanze.

PER RESIDENZA IN ITALIA

(Art. 9 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:

•Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
•Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
•Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
•Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
•All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
•Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO 
(Articolo 5 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

1.Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
2.Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. 

Documentazione necessaria per la richiesta di CITTADINANZA

- ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA, tradotto e completo di tutte le generalità. Nonchè legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda che presenterai in Prefettura

- CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda

- residenza anagrafica storica

- composizione del nucleo familiare

- posizione giudiziaria sul territorio Italiano

- reddito degli utlimi 3 anni

- marca da bollo da 14,62


- bollettino postale di € 200  (Min Interno)

NOTA BENE: I CERTIFICATI RICHIESTI SONO DA PRESENTARE  IN ORIGINALE (IN CORSO DI VALIDITA')