CITTADINANZA
L'anno 2009, ha portato importanti novità (L.94 del 15 luglio 2009 ) per quanto riguarda la pratica di "Cittadinanza Italiana" . Tra le novità 2009, troviamo anche l'elevazione del periodo di residenza legale da sei mesi a due anni per le domande per matrimonio, è prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio); viene introdotto il versamento di un contributo pari a 200€ per le nuove istanze. PER RESIDENZA IN ITALIA (Art. 9 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni) La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa: •Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a) PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO 1.Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio |
Documentazione necessaria per la richiesta di CITTADINANZA - ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA, tradotto e completo di tutte le generalità. Nonchè legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda che presenterai in Prefettura NOTA BENE: I CERTIFICATI RICHIESTI SONO DA PRESENTARE IN ORIGINALE (IN CORSO DI VALIDITA')
- CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda
- residenza anagrafica storica
- composizione del nucleo familiare
- posizione giudiziaria sul territorio Italiano
- reddito degli utlimi 3 anni
- marca da bollo da 14,62
- bollettino postale di € 200 (Min Interno)